Informazioni generali
Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione e il provvedimento di decadenza dall'assegnazione
a) comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determinano l'obbligo per l'assegnatario del rilascio dell'alloggio in un termine non eccedente i sei mesi, salvo che la legge disponga altro termine;
c) costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dall'ente proprietario o delegato ai sensi della L.R. n. 39 del 03.11.2017 e dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.04.2018
Per maggiori informazioni visita il portale dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
Ultimo aggiornamento:
07/05/2019-
Approfondimenti
Normativa:
Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017
Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018
Documentazione da presentare:
Ulteriori informazioni:
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Responsabili
E' responsabile dell'istruttoria l'Ufficio competente per la materia di volta in volta oggetto della singola pratica
Responsabile del procedimento
E' responsabile del procedimento il dipendente di volta in volta individuato con apposito provvedimento, secondo la materia oggetto della singola praticaResponsabile del provvedimento:
Responsabile del provvedimento
Se il procedimento non si conclude con un provvedimento, non è indicato alcun responsabile del provvedimento; diversamente è responsabile del provvedimento il CapoArea/dipendente di volta in volta individuato con apposito provvedimento, secondo la materia oggetto della singola pratica -
Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoRilevanza SUAP:
NoPresente in PuntoSi:
No
Non sono state fatte indagini