Denuncia di Inizio Attività (D.i.a.)
Modulistica:
Denuncia inizio attività.pdf (M11_SE4C) (99.3 kB)
Dichiarazione di conformità del progetto al superamento barriere architettoniche (M05 SE4C) (56.8 kB)
autocertificazione idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice.pdf (M25_SE4C) (58.8 kB)
Dichiarazione ultimazione lavori e collaudo D.i.a. (M34_SE4C) (53.7 kB)
denuncia opere cemento armato.pdf (M36_SE4C) (70.2 kB)
dichiarazione requisiti acustici degli edifici.pdf (M51_SE4C) (80.2 kB)
Dichiarazione requisiti acustici per l'esercizio di attività (M52_SE4C) (52.0 kB)
Interventi subordinati a D.I.A.
Gli interventi edilizi che ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 22 - e s.m.i. e dal D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in Legge 12.07.2011 n. 106 possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività sono:
-la ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporti mutamenti della destinazione d'uso (art. 10 comma 1 lettera c) del DPR 380/01 - e s.m.i.);
-la nuova costruzione o la ristrutturazione urbanistica qualora sia disciplinata da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
-la nuova costruzione qualora sia in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
E' facoltà del richiedente chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dei suddetti interventi.
Requisiti
La denuncia di inizio attività deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento almeno 30 giorni prima dell’esecuzione dei lavori.
Il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell’intervento richiesto.
Iter procedurale e tempistica
L'attività edilizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.
I tecnici dello Sportello Unico per l’Edilizia entro 30 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica formale della denuncia di inizio attività e qualora riscontrino la non conformità alla normativa urbanistica ed edilizia notificano all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informano l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
Validità e durata
La denuncia di inizio attività è un titolo abilitativo, al pari del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. La verifica di tali condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al progettista abilitato che sotto la sua responsabilità ne assevera la conformità.
La sussistenza del titolo è comprovata dalla copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di presentazione all'Amministrazione Comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
E’ possibile ritirare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia copia della denuncia di inizio attività presentata solo dopo che la stessa è stata formalmente verificata dai tecnici dello Sportello Unico per l’Edilizia.
La spontanea presentazione della denuncia di inizio attività quanto l’intervento è in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 516,00.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni per l'effettivo inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, qualora invece tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Qualora invece l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il termine di 30 giorni per l'effettivo inizio dei lavori decorre dall'esito della conferenza dei servizi convocata ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241, artt. 14, 14bis, 14ter, 14quater - e s.m.i., qualora invece l'esito fosse non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di 3 anni, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione dei lavori.
Per la realizzazione della parte di intervento non ultimato è necessaria la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività, ovvero, a secondo dell'entità dei lavori da eseguire anche a segnalazione certificata di inizio atti.
La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata allo Sportello Unico per l’Edilizia allegando, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 30.12.2004 n. 311, art. 1 c. 558 – e s.m.i., la ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero, dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento (si rammenta che in assenza di tale documentazione si applica la sanzione prevista dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 37 c. 5 - e s.m.i.).
Alla comunicazione di fine lavori deve inoltre essere allegata, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, art. 8 - e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica e l'asseverazione a firma del direttore dei lavori degli impianti in cui si dichiara la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione depositata (si rammenta che in assenza di tale documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace e sarà applicata la sanzione prevista dal D. Lgs. 19.08.2005 n. 192, art. 15 c. 3 - e s.m.i.) e il certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato sottoscritto da tecnico abilitato.
Normativa: D.P.R. 06.06.2001 n. 380, artt. 22 e 23 - e s.m.i..
Modalità di avvio: su istanza
SCIA-DIA-CIL: DIA
Termini di conclusione del procedimento: 30 gg
Provvedimento espresso - Silenzio assenso - Silenzio rifiuto: silenzio assenso
Responsabile del procedimento: Giovanna Nardin, Stefano Marzari
Responsabile del provvedimento: Dirigente Servizi tecnici: Marco Frau
Documenti necessari - Modulistica: Denuncia di inizio attività in carta libera, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata dalla documentazione prescritta dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 23 - e s.m.i..
La modulistica è scaricabile, in formato PDF, dalla sezione "Modulistica" presente in questa pagina nonchè reperibile in formato cartaceo presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e il PuntoSI.
Annotazioni: Costi: diritti di segreteria, contributo di costruzione se dovuto.
Ultimo aggiornamento: 28/12/2011
Ufficio di competenza: Sportello Unico per l'Edilizia
via A. Rossi 11, sede municipale
Responsabile unità operativa: Vanessa Zavatta
Responsabile ufficio: Vanessa Zavatta
Tel. 049 8739283
E-mail: ediliziaprivata@rubano.it
