La decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 39/2017, si verifica nei seguenti casi: a) mancata presentazione del richiedente, senza giustificati motivi, alla data convenuta per la stipulazione del contratto; b) mancata occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, senza gravi e giustificati motivi; c) abitazione non stabile nell'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che non sia intervenuta una autorizzazione per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro; d) cessione o sublocazione, in tutto o in parte, dell'alloggio o mutamento della destinazione d'uso; e) aver adibito l'alloggio ad attività illecite; f) perdita dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 25, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3; g) morosità di cui all'articolo 38, comma 1; h) l'aver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio; i) grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale e, qualora sia di competenza dell'assegnatario, mancata gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni; l) mancata accettazione della mobilità nei casi di cui all'articolo 43.
Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018, l'ente proprietario o delegato provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, comunicandola all'interessato.
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60 giorni
Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017. Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018.
Non sono state fatte indagini