Si ricorda ai signori contribuenti che, ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 pubblicato in G.U. n. 124 del 28 maggio 2008, convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al DLGS. 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota e la detrazione deliberata.
Sono altresì escluse dall’imposta, poiché assimilate dal vigente Regolamento ICI:
- Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
- Abitazione concessa in uso gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o del titolare di altro diritto reale;
- Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
Le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011 sono le seguenti:
- 5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (es. garages, autorimesse, ecc.) possedute e direttamente utilizzate dai titolari dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 1 per mille per immobili locati al Comune di Rubano per emergenze abitative;
- 1 per mille per immobili oggetto di intervento di recupero con utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico, di cui all’art. 9/bis del Regolamento Comunale ICI;
- 7 per mille per tutti gli altri immobili.
Il versamento di acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, dovrà essere effettuato nel periodo dal 1° al 16 giugno 2011.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata, dovrà essere versata nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2011.
E’ comunque ammesso il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza del versamento in acconto.
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 2332746 intestato a “Comune di Rubano Ici Servizio Tesoreria“. Non si procede a versamenti per importi che risultino inferiori a € 2,00
L’imposta ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata con modello F24 anche da parte di persone fisiche non titolari di Partita Iva.
L’imposta va versata senza decimali, con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo (Es: € 82,49 si arrotonda a € 82,00- € 82,50 si arrotonda a € 83,00)
L’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di € 104,00 da applicarsi alle sole categorie catastali A1, A8 e A9.
Possono altresì usufruire delle tariffe e delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, purché sia opportunamente informato il Comune mediante invio di apposita comunicazione da effettuarsi con modello reperibile presso l’Ufficio Tributi o il PuntoSi:
- sia le abitazioni concesse in uso gratuito, affinché vi risiedano, a parenti di primo grado del proprietario, o dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale, i quali non risultino proprietari di alloggi;
- sia l’abitazione di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2008 il contribuente è tenuto a presentare la Dichiarazione ICI, gli acquisti, le cessazioni o modificazioni di soggettività passiva relativi esclusivamente a: 1) aree con destinazione edificatoria ed eventuali loro variazioni di valore; 2) fabbricati demoliti e divenuti area fabbricabile; 3) immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al PuntoSi.