Costituiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Per gli edifici sottoposti alla tutela di cui alla Legge n.1089/’39 occorre sempre l’autorizzazione della competente Soprintendenza.

Restauro

  • restauro degli elementi architettonici interni ed esterni senza modificazione planimetrica o altimetrica degli stessi, mediante operazioni di risanamento o rimessa a nuovo delle parti deteriorate, di eliminazione delle superfetazioni, di consolidamento delle strutture e, nell’impossibilità di realizzare tali operazioni, mediante opere di sostituzione degli elementi non recuperabili con materiali aventi caratteristiche originarie;
  • ripristino dell’impianto distributivo ed organizzativo dell’edificio. Per mutate esigenze funzionali e d’uso sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, l’apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti senza alterare elementi architettonici di pregio;
  • ripristino dell’impianto distributivo ed organizzativo originario degli spazi liberi quali corti, giardini, orti...;
  • realizzazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari ed installazione di impianti tecnologici e delle relative reti nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Risanamento conservativo

  • ripristino, sostituzione ed integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio ed alla salvaguardia di elementi di pregio;
  • ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali; è ammessa la sostituzione e la ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Debbono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio;
  • ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti, pavimenti ed affreschi.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere eseguiti presentando preventivamente allo Sportello Unico per l'Edilizia opportuna documentazione indicata nelle procedure:

a seconda del tipo di intervento.

Normativa: D.P.R. n. 380/'01, art. 3, lett. c, - Testo Unico dell'Edilizia e Legge n.241/'90, art. 19