Informazioni generali

Vendita
Locazione
Requisiti per gli acquirenti

Vendita

Secondo quanto previsto dall'art.20 del Regolamento P.e.e.p. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/'06, un alloggio soggetto a vincoli P.e.e.p. può essere ceduto nei seguenti casi:

1 - La cessione del diritto di proprietà di aree o alloggi acquistati a seguito di assegnazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento, può avvenire alle seguenti condizioni cumulative:

a) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 della legge 865/1971;
b) solo a favore di cittadini aventi i requisiti per l’assegnazione di aree PEEP in base alle disposizioni vigenti;
c) previo nulla osta del Comune che può avvalersi del diritto di prelazione sull’acquisto;
d) decorsi 10 anni dall’acquisto in proprietà dell’area PEEP o 5 anni dall’acquisto dell’alloggio costruito su area assegnata in diritto di superficie e munito del certificato di agibilità;
e) a mezzo atto di compravendita o donazione.

2 - In caso di morte del proprietario o del coniuge, fatte salve le norme sulla successione legittima o testamentaria, la cessione di cui al comma 1 è consentita senza l’applicazione del diritto di prelazione di cui al comma 1) lettera c), anche prima del decorso dei termini stabiliti al comma 1) lettera d), solamente a favore di ascendenti o discendenti legittimi in linea retta entro il primo grado ovvero di parenti in linea collaterale entro il secondo grado.
3 - In caso di divorzio è consentita la cessione dall’uno all’altro coniuge anche in assenza delle condizioni stabilite al comma 1 lettere b), c) e d).
4 - Il prezzo di cessione dell’immobile nei casi previsti ai commi 1, 2, e 4, è quello stabilito dalla convenzione da stipularsi al rilascio del permesso di costruire e aggiornato secondo le disposizioni vigenti come segue:

a) aggiornamento del costo di costruzione, con frequenza non inferiore al biennio, in base alla variazione degli indici di costruzione dei nuovi fabbricati pubblicati dall’ISTAT; dall’aggiornamento vanno escluse le quote relative al costo dell’area e gli oneri di urbanizzazione;
b) deprezzamento per vetustà a partire dalla data di agibilità secondo le seguenti percentuali:

  • da più di 5 anni a 10 anni: 5%- da più di dieci anni a 20 anni: 10%
  • da più di 20 anni a 30 anni e oltre: 20%

5 - Decorsi vent’anni dall’acquisto il proprietario può trasferire l’immobile a chiunque, con l’obbligo del pagamento al Comune della somma corrispondente alla differenza di valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi all’ingrosso calcolate dall’ISTAT, differenza che viene determinata dall’Ufficio Tecnico comunale.

6 - In forza del trasferimento degli alloggi agli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento e si impegna a non usare o disporre dall’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi 22/10/1971 n. 865, 05/08/1978 n. 457 e del Regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.Locazione

Locazione

Secondo quanto previsto dall'art.22 del Regolamento P.e.e.p. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/'06 gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà possono essere dati in locazione solo dopo che l'assegnatario abbia versato al Comune la somma calcolata come previsto dal comma 6 dell'art.20.

Gli alloggi costruiti su aree assegnate in diritto di superficie non possono essere dati in locazione e devono essere occupati dall'assegnatario, dal coniuge o convivente e da parenti fino al secondo grado per non meno di cinque anni dalla data del rilascio del certificato di agibilità.

La locazione degli immobili é disciplinata dalla legge 392/78 e successive modifiche e integrazioni e il canone di locazione non può superare il 4% del prezzo di cessione determinato in base alla Tab. B/3 della legge regionale 61/85 ed in ogni caso non può superare quello che risulterebbe dall'applicazione degli artt. 12 e 25 della legge 392/78.

Nel caso in cui il titolare dell'immobile, oggetto di locazione, usufruisca di mutuo agevolato con contributo pubblico, fino all'estinzione del mutuo medesimo, il canone di locazione non può superare il 3% del prezzo di cessione calcolato come sopraindicato ed in ogni caso non deve superare quella che risulterebbe dall'applicazione degli artt. 12 e 25 della legge 392/78.

La revisione del canone può avvenire annualmente, se richiesto dalle parti, in relazione alla variazione del prezzo di cessione e ha effetto a partire dal mese successivo la richiesta.

Per locare un immobile soggetto a vincoli P.e.e.p. è necessario che lo Sportello Unico per l'Edilizia verifichi il possesso dei requisiti soggettivi in capo al conduttore e determini il canone di locazione annuo. I requisiti soggettivi sono quelli sotto indicati.

Requisiti per gli acquirenti:

  • avere cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea, oppure cittadinanza di un altro stato purché in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1988 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo).
  • residenza;
  • residenti nel Comune di Rubano da almeno due anni;
  • ex residenti, nel Comune di Rubano anche in maniera non continuativa, per almeno cinque anni;
  • ex residenti emigrati all'estero, e i loro figli, che intendono rientrare in Italia;
  • lavoratori che prestano da almeno un biennio anche in maniera non continuativa nel Comune di Rubano, la propria attività lavorativa principale, da documentarsi previa apposita dichiarazione da parte dell'Impresa o dell'Ente di appartenenza e per i lavoratori autonomi mediante apposita autocertificazione. L’attività lavorativa deve essere svolta in una sede o filiale delle ditte ubicate nel territorio comunale.
  • Proprietà:
    Il nucleo familiare di ogni possibile acquirente, non deve essere proprietario di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare a meno che non sia stato dichiarato inabitabile per motivi statici, improprio o antigienico dalle competenti autorità, ne' di terreni edificabili, siti in Provincia di Padova, su cui é possibile costruire un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
  • Reddito:
    Il nucleo familiare di ogni possibile acquirente, deve avere un reddito complessivo non superiore ai limiti definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia corrispondente a euro 31.000,00 (Delibera CIPE 13/03/'95 pubblicata in G.U. il 27/05/'95, Legge Regionale n.18 del 10/08/'06).

    Calcolo del reddito convenzionale complessivo del nucleo familiare:
    il reddito del nucleo familiare è la somma dei redditi dei componenti il nucleo stesso e va calcolato facendo una media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni.
    Per le coppie di futura formazione va fatto riferimento al reddito dei singoli acquirenti.
    Il reddito di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) = reddito imponibile x 0,6 (risulta quindi ridotto del 40%).
    Il reddito di lavoratori autonomi = reddito imponibile (100%).
    Detrazione di 516,46 € per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 3098,74 €.

Tempi

Termini di conclusione del procedimento: 60 gg

A chi rivolgersi

Telefono:

049 8739222 selezionando il numero dell'ufficio desiderato

Email:

ediliziaprivata@rubano.it

Orari di ricevimento:

Lunedì e Venerdì: 9.00 - 10.30
Martedì: 16.30 - 17.30
Solo su appuntamento: Mercoledì 9.00 - 10.30, Giovedì 16.30 - 17.30

Orari reperibilità telefonica

da Lunedì a Venerdì: 11.00 - 13.00
Martedì e Giovedì: 15.30 - 16.30

Ultimo aggiornamento:

09/01/2023
Non sono previsti moduli per questo procedimento
Approfondimenti

Normativa:

  • Legge Regionale n.18 del 10/08/'06;
  • Regolamento P.e.e.p. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/'06;
  • D. Lgs. 286/1988 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
  • Delibera CIPE 13/03/'95 pubblicata in G.U. il 27/05/'95;
  • L. n. 457, artt. 20 e 21, del 5 agosto 1978 "Norme per l'edilizia residenziale";
  • L. n. 865, art. 35, del 22 ottobre 1971 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche.

Documentazione da presentare:

  • Richiesta di cessione dell'alloggio con vincoli P.e.e.p. utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata dalla documentazione prescritta.
  • La modulistica è scaricabile, in formato PDF, dalla sezione "Modulistica" presente in questa pagina nonchè reperibile in formato cartaceo presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e il PuntoSI.

Ulteriori informazioni:

Responsabile del provvedimento: Delibera di Giunta

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Urbanistica, SUE, SIT (Responsabile: Stefano Marzari)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Giampietro Marchi

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento):

Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Conclusione procedimento:

Provvedimento espresso

Strumenti di tutela riconosciuti dalla legge:

Giurisdizione amministrativa

Rilevanza SUAP:

No

Presente in PuntoSi:

No

Non sono state fatte indagini