Tutela acustica del territorio

La zonizzazione acustica costituisce elaborato del Piano Regolatore Generale del Comune, è redatta in scala 1:5000 su base topografica del Comune e classifica il territorio comunale, in ottemperanzza alla Legge n.447/1995 e relativi decreti attuativi, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d'uso del territorio.

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane è consentito solo se la rumorosità esistente risulta compatibile con essi. Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile attuare l'intervento a condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate a carico degli attuatori del nuovo intervento.

Normativa di riferimento

Legge n.447/1995 e relativi decreti attuativi;

Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21;

Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 03/03/2009.

La Relazione tecnica - 2001 e  l'Appendice alla Relazione - 2008 (negli allegati a questa pagina)
Tavole grafiche:

Tavole 6a e 6b con individuate le fasce A eB della ferrovia e dela SR11

Tavola 6a

Tavola 6b con individuate le fasce A e B della Ferrovia e della SR 11

 

 


Commento sulla metodologia di redazione del Piano da parte dello stesso progettista l'Ing. Ferdinando Melcarne:

Premesso che, come risulta evidente dal dettato della Legge Quadro, la zonizzazione acustica deve tenere conto delle "preesistenti destinazioni d'uso del territorio" appare evidente come la zonizzazione acustica debba muoversi con lo stesso passo dei "classici" strumenti di pianificazione territoriale, ovvero con le loro successive revisioni e modificazioni. Il rispetto di questa condizione, estesa anche ad altri strumenti di gestione ambientale, costituisce il presupposto per garantire una migliore politica di sviluppo sostenibile del territorio. Le zone acustiche sono dunque determinate sia dalle previsioni di P.R.G che dai rilievi acustici effettuati sul territorio (cfr. Tav.7 e Tav.8 del P.Z.A.). Di conseguenza:

1. Tutte le zone del P.Z.A. sono state classificate in virtù dei livelli acustici rilevati nei punti campione indicati nelle tavole 7 e 8 e meglio elencati nella tabella 3.1 allegate al piano. Le strade poste in classe IV confinano tutte con zone di classe III; dunque non sono state individuate fasce di transizione poiché il salto di classe risulta contiguo.

2. Le aree residenziali oggetto di rilievo fonometrico hanno evidenziato livelli di rumore ambientale caratteristici delle zone di classe IV e in tale classe sono state indicate nel piano

3. Sono state inserite in classe I tutte le aree già caratterizzate da livelli acustici inferiori a50 dB(A) e quindi le uniche compatibili con tale classe

4. Tutte le aree in cui sono insediati gli edifici scolastici sono caratterizzate da livelli di rumore superiori a 55 dB(A) e quindi classificabili solo con la classe IV.

Il P.Z.A. risulta, comunque, uno strumento di tipo “dinamico” per cui successivi “miglioramenti del clima acustico” rilevabili strumentalmente potranno determinare una modifica di classe tendente a conservarne la qualità raggiunta.